LEGISLAZIONE
La nuova disciplina sul lavoro minorile.
Numerose le novità introdotte con l'ultima finanziaria.
La normativa in materia di lavoro minorile è stata recentemente rivista e modificata in vari settori.
Con il decreto legislativo n. 345 del 4 agosto 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999 e disponibile all'URL http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99345dl.htm) la legge italiana è stata adeguata alle disposizioni della direttiva comunitaria 94/33/CE.
Le novità più significative riguardano la sicurezza, la salute, i limiti d'età e l'istruzione dei minori.
Aumentano gli obblighi e gli oneri a carico dei datori di lavoro in conseguenza dell'obbiettivo che la legge persegue: garantire ai giovani maggiori tutele ed efficaci difese dallo sfruttamento.
Vediamo più nel dettaglio quali sono le modifiche introdotte dal decreto.
Limiti di età.
La nuova disciplina distingue tra bambini (minori di 15 anni) e adolescenti (tra i 15 e i 18 anni).
I bambini possono essere impiegati esclusivamente in attività culturali, artistiche, dello spettacolo e simili. In questi casi è comunque necessario l'assenso di chi esercita la patria potestà (potestà genitoriale secondo la normativa sul diritto di famiglia) oltre all'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.
Per quanto riguarda gli adolescenti è indispensabile che il minore abbia completato il periodo di istruzione obbligatoria. L'impiego sarà lecito soltanto in questo caso.
Mansioni.
I minori non possono assolutamente essere adibiti a determinate mansioni.
Non potranno svolgere lavori particolarmente pericolosi o dannosi per la salute. Pertanto è vietato utilizzare minorenni in attività che espongano ad agenti fisici, biologici, chimici o impiegarli in lavori di edilizia, in fonderia, nelle macellerie, nei tabacchi e nella lavorazione di ordigni e dispositivi.
L'elenco completo delle mansioni vietate, che verrà periodicamente aggiornato, è contenuto nell'allegato 1 della legge (art. 15).
Tutela della salute e divieto di lavoro notturno.
Prima di iniziare l'attività il minore deve essere dichiarato idoneo a seguito di visita medica da effettuarsi presso un medico competente pubblico o privato che rilascerà l'apposita certificazione..
I controlli medici devono essere poi ripetuti periodicamente (intervalli non superiori ad un anno) e sono tutti a carico del datore.
Qualora il minore risultasse non idoneo per una determinata mansione il datore ha l'obbligo di non utilizzarlo più per svolgere quella particolare attività.
Per lavoro notturno si intende quello svolto durante un arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. Non ha rilevanza l'ora di inizio.
I minori di 18 anni non possono essere utilizzati per impieghi notturni.
L'unica eccezione prevista riguarda i casi di forza maggiore che ostacolano il funzionamento dell'azienda. Si tratta comunque di un impiego ammesso eccezionalmente, per il tempo strettamente necessario e solamente nel caso in cui non siano disponibili lavoratori adulti per fronteggiare l'emergenza.
Disposizioni particolari.
La disciplina si applica a tutte le altre tipologie contrattuali compreso l'apprendistato e i contratti di formazione e lavoro.
L'unica eccezione riguarda gli adolescenti impiegati in lavori occasionali intesi come prestazioni sporadiche, casuali e saltuarie.
Non rientrano in questa categoria e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della legge, i contratti a termine.
La disciplina si applica a tutte le altre tipologie contrattuali compreso l'apprendistato e i contratti di formazione e lavoro.
Norme particolari sono previsti per gli adolescenti occupati a bordo di navi.