Le principali norme sull'adozione dei minori italiani e stranieri Quali minori sono interessati? I minori (da 0 a 18 anni) in stato di adottabilitàerchérivi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchéa mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Chi puòchiarare la disponibilitàll'adozione? I coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli e i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni. Sono consentite piùzioni, anche con atti successivi. Quali sono i limiti di etàei coniugi adottanti? L'etàegli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più45 anni l'etàell'adottando. Sono previste inoltre ulteriori deroghe rispetto alla differenza di etàra gli adottanti e l'adottato. A chi manifestare la disponibilitàll'adozione? Per l'adozione di minori italiani la domanda puòsere presentata a uno o piùbunali per i minorenni, per l'adozione di minori stranieri l'istanza puòsere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti. Èpossibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero. La domanda di adozione nazionale decade dopo tre anni. Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalitài presentazione della domanda di adozione e l'elenco dei relativi documenti. Ènecessario quindi rivolgersi alla cancelleria del proprio Tribunale per sapere come procedere. Come assicurare al minore la famiglia adottiva piùnea? Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere. Le indagini (che devono concludersi entro quattro mesi, ulteriormente prorogabili di altri quattro per l'adozione nazionale) riguardano l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare. Per l'adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche atte a meglio rispondere alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati adottabili. Per l'adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni, se ritiene idonei all'adozione gli aspiranti genitori adottivi, emette un decreto di idoneitàSe la coppia non èitenuta idonea dal Tribunale, puòesentare ricorso presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello. Entro un anno dal rilascio del decreto deve conferire a uno degli enti autorizzati per l'adozione internazionale l'incarico di curare la propria procedura di adozione internazionale. Con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de l'Aja sull'adozione internazionale (l. n. 476/1998) èbbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione. Effetti dell'adozione Con l'adozione l'adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali. Il minore straniero assume la cittadinanza italiana. Adozione nei casi particolari Qualora un bambino dichiarato adottabile non venga adottato, il Tribunale per i minorenni puòsporre l'adozione "nei casi particolari", che non èegittimante ( cioèdal punto di vista giuridico, diventa erede degli adottanti di cui assume anche il cognome ma non diventa figlio loro e non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva). L'adozione "nei casi particolari" èonsentita a coppie o singoli ritenuti idonei. Chi adotta in base a queste disposizioni deve avere una differenza minima di etàon l'adottato di almeno diciotto anni e non èrevista alcuna differenza massima.